L'esperto risponde

Quando il Comune è tenuto al pagamento della retta della RSA

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14 Ottobre 2024


"Salve, 

scrivo in merito a mio padre residente a Rovellasca (Co) e degente presso Rsa di Lomazzo.
Lui ha 67 anni, invalido 100% e non autosufficiente. Chiedo se l'iter intrapreso dal comune di Rovellasca, cioè di contribuire con una quota in base al l'Isee familiare, sia corretto, oppure dalla sentenza del Tar delle Marche 427/18, il comune deve pagare tutta la differenza fra la pensione di mio padre, e non può rivalersi sui parenti per il contributo.

Grazie"


Risponde l'Avvocato Lisa Besozzi.


Al fine di rispondere al Suo quesito si rendono necessarie tre premesse.

La prima. La sentenza del TAR Marche (sezione prima) n. 427/2018 reg. prov. coll. (pubblicata il 12 giugno 2018) ha statuito che, a legislazione vigente, la valutazione dell’incapienza va effettuata con gli strumenti previsti dalla legge, quindi l’ISEE e di conseguenza il Comune non può tenere in considerazioni elementi diversi dall’ISEE, né può ammettere altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale. Ha altresì stabilito che, il riferimento (contenuto nel caso di specie nel Regolamento comunale) ai soggetti tenuti agli alimenti non può essere inteso come rivolto a soggetti diversi da quelli i cui redditi sono inclusi nell’ISEE, e tanto meno rivolto a tutti i soggetti tenuti in base alla disciplina civilistica di cui all’art. 433 c.c. a corrispondere gli alimenti . 

La seconda. La retta di ricovero si compone di due voci: 
a) spese medico/infermieristiche (prestazioni sanitarie, forniture, medicinali) totalmente rimborsate alla struttura dal Servizio Sanitario;
b) spese c.d. sociali/alberghiere (vitto, alloggio, servizio lavanderia, pulizia locali), a carico dell’assistito e con la compartecipazione del Comune di residenza (a seconda dei casi e in quote variabili).

La terza. Per le prestazioni socio sanitarie correlate a ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, etc. – occorre considerare l’ISEE residenziale. Tale indicatore, a differenza degli altri tipi, annovera tra i parametri di calcolo una quota aggiuntiva, basata sulla situazione economico - reddituale di ogni figlio del beneficiario non appartenente al nucleo . La dichiarazione ISEE, nella sua formula residenziale, è essenziale proprio per stabilire l’ammontare del succitato contributo.

Ciò premesso, quindi, il Comune può essere onerato del pagamento del costo delle spese c.d. sociali/alberghiere (parzialmente o in toto), e, al fine di determinare la quota di compartecipazione del Comune, si ha riguardo all’indicatore ISEE socio sanitario residenze (non essendo ammessi altri sistemi di calcolo).

Sia nel caso di compartecipazione parziale che in toto non è possibile per il Comune rivalersi sui figli ed in generale sui parenti dell’assistito; né sono da ritenersi validi i c.d. contratti di ricovero (con i quali i familiari dell’assistito si impegnano al pagamento delle rette).

Si precisa che la presente risposta non sostituisce in alcun modo una consulenza specifica di un professionista, avendo valenza generica e meramente informativa.





"Salve, 

scrivo in merito a mio padre residente a Rovellasca (Co) e degente presso Rsa di Lomazzo.
Lui ha 67 anni, invalido 100% e non autosufficiente. Chiedo se l'iter intrapreso dal comune di Rovellasca, cioè di contribuire con una quota in base al l'Isee familiare, sia corretto, oppure dalla sentenza del Tar delle Marche 427/18, il comune deve pagare tutta la differenza fra la pensione di mio padre, e non può rivalersi sui parenti per il contributo.

Grazie"


Risponde l'Avvocato Lisa Besozzi.


Al fine di rispondere al Suo quesito si rendono necessarie tre premesse.

La prima. La sentenza del TAR Marche (sezione prima) n. 427/2018 reg. prov. coll. (pubblicata il 12 giugno 2018) ha statuito che, a legislazione vigente, la valutazione dell’incapienza va effettuata con gli strumenti previsti dalla legge, quindi l’ISEE e di conseguenza il Comune non può tenere in considerazioni elementi diversi dall’ISEE, né può ammettere altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale. Ha altresì stabilito che, il riferimento (contenuto nel caso di specie nel Regolamento comunale) ai soggetti tenuti agli alimenti non può essere inteso come rivolto a soggetti diversi da quelli i cui redditi sono inclusi nell’ISEE, e tanto meno rivolto a tutti i soggetti tenuti in base alla disciplina civilistica di cui all’art. 433 c.c. a corrispondere gli alimenti . 

La seconda. La retta di ricovero si compone di due voci: 
a) spese medico/infermieristiche (prestazioni sanitarie, forniture, medicinali) totalmente rimborsate alla struttura dal Servizio Sanitario;
b) spese c.d. sociali/alberghiere (vitto, alloggio, servizio lavanderia, pulizia locali), a carico dell’assistito e con la compartecipazione del Comune di residenza (a seconda dei casi e in quote variabili).

La terza. Per le prestazioni socio sanitarie correlate a ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, etc. – occorre considerare l’ISEE residenziale. Tale indicatore, a differenza degli altri tipi, annovera tra i parametri di calcolo una quota aggiuntiva, basata sulla situazione economico - reddituale di ogni figlio del beneficiario non appartenente al nucleo . La dichiarazione ISEE, nella sua formula residenziale, è essenziale proprio per stabilire l’ammontare del succitato contributo.

Ciò premesso, quindi, il Comune può essere onerato del pagamento del costo delle spese c.d. sociali/alberghiere (parzialmente o in toto), e, al fine di determinare la quota di compartecipazione del Comune, si ha riguardo all’indicatore ISEE socio sanitario residenze (non essendo ammessi altri sistemi di calcolo).

Sia nel caso di compartecipazione parziale che in toto non è possibile per il Comune rivalersi sui figli ed in generale sui parenti dell’assistito; né sono da ritenersi validi i c.d. contratti di ricovero (con i quali i familiari dell’assistito si impegnano al pagamento delle rette).

Si precisa che la presente risposta non sostituisce in alcun modo una consulenza specifica di un professionista, avendo valenza generica e meramente informativa.