Info Utili

Retta RSA: chi paga se la pensione non basta?

alt_text
30 Ottobre 2024
E' un dato di fatto, che in molti casi, le spese per l’assistenza medica continua delle persone in condizioni di disabilità o non autosufficienza ricadano sul malato stesso o sui suoi familiari. Ma cosa prevede la normativa quando le risorse economiche dell’utente non sono sufficienti a coprire i costi del ricovero in RSA?

Le persone disabili e gli anziani non autosufficienti, che necessitano di cura e assistenza continue hanno diritto nel nostro paese ad essere presi in carico da parte delle istituzioni pubbliche, sia sotto il profilo sanitario che  socio-assistenziale. La procedura per ottenere l’assistenza è dettata da una normativa quadro nazionale, ma può essere attuata in forme diverse nei regolamenti singole Regioni, Comuni e Asl.

Il primo passo da compiere è la segnalazione della propria condizione, da parte del malato o dei sanitari in caso di ricovero, ai servizi sociali del proprio Comune di residenza, il quale è tenuto ad aprire un procedimento per dare una risposta alla richiesta del cittadino. Il richiedente dovrà presentare al Comune il proprio ISEE, per determinare la propria condizione economica.

Una specifica commissione dovrà poi valutare il grado di non autosufficienza, le necessità terapeutiche e la rete familiare del paziente, e dovrà fornire un Piano di Assistenza che può prevedere il ricovero in una struttura residenziale, l’assistenza a domicilio o altre fore di assistenza come il centro diurno.

Quando il Piano di assistenza prevede il ricovero in RSA, il Comune dovrà determinare la distribuzione delle quote per sostenere i costi della retta, che generalente va dai 2.500 ai 3.200 euro al mese.

La retta di una RSA pubblica o convenzionata è composta da una quota sanitaria (di solito il 50%) a carico del Sistema Sanitario Regionale e di una restante quota alberghiera suddivisa tra il Comune e il richiedente, e determinata in base all’ISEE di quest’ultimo. Tuttavia alcune recenti sentenze della Cassazione hanno stabilito che in alcuni casi, come per i malati di Alzheimer o con grave disabilità psichica, la componente terapeutica delle prestazioni erogate dall’RSA è da considerarsi prevalente rispetto a quella assistenziale; pertanto la quota sanitaria (a carico delle istituzioni) è in questi casi maggiore di quella alberghiera.

E’utile infine ricordare che l’ISEE presentato dall’utente serve unicamente a determinare il contributo del Comune alla quota alberghiera della retta mensile e che non ha nulla a che vedere con la quota sanitaria, che ricordiamo, spetta per intero al sistema sanitario.
E' un dato di fatto, che in molti casi, le spese per l’assistenza medica continua delle persone in condizioni di disabilità o non autosufficienza ricadano sul malato stesso o sui suoi familiari. Ma cosa prevede la normativa quando le risorse economiche dell’utente non sono sufficienti a coprire i costi del ricovero in RSA?

Le persone disabili e gli anziani non autosufficienti, che necessitano di cura e assistenza continue hanno diritto nel nostro paese ad essere presi in carico da parte delle istituzioni pubbliche, sia sotto il profilo sanitario che  socio-assistenziale. La procedura per ottenere l’assistenza è dettata da una normativa quadro nazionale, ma può essere attuata in forme diverse nei regolamenti singole Regioni, Comuni e Asl.

Il primo passo da compiere è la segnalazione della propria condizione, da parte del malato o dei sanitari in caso di ricovero, ai servizi sociali del proprio Comune di residenza, il quale è tenuto ad aprire un procedimento per dare una risposta alla richiesta del cittadino. Il richiedente dovrà presentare al Comune il proprio ISEE, per determinare la propria condizione economica.

Una specifica commissione dovrà poi valutare il grado di non autosufficienza, le necessità terapeutiche e la rete familiare del paziente, e dovrà fornire un Piano di Assistenza che può prevedere il ricovero in una struttura residenziale, l’assistenza a domicilio o altre fore di assistenza come il centro diurno.

Quando il Piano di assistenza prevede il ricovero in RSA, il Comune dovrà determinare la distribuzione delle quote per sostenere i costi della retta, che generalente va dai 2.500 ai 3.200 euro al mese.

La retta di una RSA pubblica o convenzionata è composta da una quota sanitaria (di solito il 50%) a carico del Sistema Sanitario Regionale e di una restante quota alberghiera suddivisa tra il Comune e il richiedente, e determinata in base all’ISEE di quest’ultimo. Tuttavia alcune recenti sentenze della Cassazione hanno stabilito che in alcuni casi, come per i malati di Alzheimer o con grave disabilità psichica, la componente terapeutica delle prestazioni erogate dall’RSA è da considerarsi prevalente rispetto a quella assistenziale; pertanto la quota sanitaria (a carico delle istituzioni) è in questi casi maggiore di quella alberghiera.

E’utile infine ricordare che l’ISEE presentato dall’utente serve unicamente a determinare il contributo del Comune alla quota alberghiera della retta mensile e che non ha nulla a che vedere con la quota sanitaria, che ricordiamo, spetta per intero al sistema sanitario.

Case di riposo, rsa e case famiglia